Ultima modifica: 12 Luglio 2019

Valutazione d’Istituto

Il SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE (SNV).

Il Sistema nazionale di valutazione (SNV) costituisce una risorsa strategica per orientare le politiche scolastiche e formative verso la crescita culturale, economica e sociale del Paese e per favorire la piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.

Per migliorare la qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti, il SNV valuta l’efficienza e l’efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione.

Il SNV si sviluppa su tre dimensioni:

  1. la valutazione delle istituzioni scolastiche
  2. la valutazione della dirigenza scolastica
  3. la valorizzazione del merito professionale dei docenti.

1- Il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche individuato dal D.P.R. 80/2013 è articolato in quattro fasi:

-autovalutazione delle istituzioni scolastiche;

-valutazione esterna;

-azioni di miglioramento;

-rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche.

  • PRIMA FASE.AUTOANALISI E PIANO DI MIGLIORAMENTO.

 

Si articola in due passaggi (art.6, comma 1):

1) analisi e verifica del proprio servizio sulla base dei dati resi disponibili dal sistema informativo del Ministero, delle rilevazioni sugli apprendimenti e delle elaborazioni sul   valore aggiunto restituite dall’Invalsi, oltre a ulteriori elementi significativi integrati dalla stessa scuola;

2) elaborazione di un rapporto di autovalutazione in formato elettronico, secondo   un   quadro   di   riferimento   predisposto dall’Invalsi, e formulazione di un piano di miglioramento;

Il primo passagio utilizza tre tipologie di informazioni:

  • dati resi disponibili dal Ministero” (i dati di “Scuola in Chiaro”),
  • rilevazioni sugli apprendimenti ed elaborazioni sul valore aggiunto, restituite dall’INVALSI

Il secondo passagio si scompone in due momenti:

  • rapporto di auto-valutazione R.A.V.
  • piano di miglioramento  triennale P.d.M.

SECONDA FASE. VALUTAZIONE ESTERNA.

Viene effettuata da un nucleo composto da:

  • un dirigente tecnico del contingente ispettivo
  • due esperti esterni 

In che cosa consiste (art. 6, comma 1 lettera b):

1) individuazione da parte dell‘INVALSI delle situazioni   da sottoporre a verifica, sulla base di indicatori di efficienza ed efficacia previamente definiti dall’Invalsi medesimo;

2) visite dei nuclei di cui al comma 2, secondo il programma e i protocolli di valutazione adottati dalla conferenza ai sensi dell’articolo 2, comma 5;

3) ridefinizione da parte delle istituzioni scolastiche dei piani di miglioramento in base agli esiti dell’analisi effettuata dai nuclei;

TERZAFASE. AZIONI DI MIGLIORAMENTO (art. 6, comma 1 lettera c):

Definizione e attuazione da parte   delle   istituzioni scolastiche degli interventi migliorativi anche con il supporto dell’Indire o attraverso la collaborazione con università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali.

Tale collaborazione avviene nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili e senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

QUARTA FASE.RENDICONTAZIONE (art. 6, comma 1 lettera d):

 Pubblicazione, diffusione   dei   risultati   raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza.

  • il riferimento a “indicatori e dati comparabili” fa supporre, ancora una volta, l’intervento dell’INVALSI (non è prevista alcuna verifica esterna circa i risultati).

2-Il procedimento di valutazione dei Dirigenti scolastici (con riferimento all’art. 1, comma 93, della legge 107/2015) è finalizzato alla valorizzazione e al miglioramento professionale dei Dirigenti stessi nella prospettiva del progressivo incremento della qualità del servizio scolastico ed è disciplinato dalla Direttiva n. 36 del 18 agosto 2016.

Ne è alla base il Piano regionale di valutazione.

Ai sensi dell’art. 10 della Direttiva 36/2016 il Piano regionale di valutazione è adottato annualmente da parte del Direttore dell’USR, su proposta del Coordinatore regionale del servizio ispettivo, e contiene:

-gli eventuali obiettivi regionali definiti dal Direttore dell’USR con riferimento al contesto territoriale

-la relazione sullo stato del sistema di valutazione a livello regionale e di attuazione degli obiettivi previsti dal Piano precedente

-il numero e la composizione dei Nuclei di valutazione della dirigenza scolastica.

Il Portfolio è uno strumento di orientamento, analisi e riflessione sui compiti e sulle competenze richieste al Dirigente scolastico per l’esercizio della “specificità delle proprie funzioni“, nonché uno strumento di supporto per lo sviluppo professionale e per la raccolta di documenti significativi, con particolare attenzione all’autovalutazione e alla valutazione. Il Dirigente scolastico può utilizzare questo strumento come parte integrante di un processo di “miglioramento organizzativo e gestionale delle istituzioni scolastiche” nelle aree “direttamente riconducibili al dirigente scolastico, ai fini della valutazione dei risultati della sua azione dirigenziale” (comma 4, articolo 6 del DPR n.80/2013).

3-Valorizzazione del merito del personale docente

La legge 107/2015, con l’articolo 1 comma 126, mette a disposizione un fondo da 200 milioni all’anno per la valorizzazione del merito del personale docente, ripartito tra le scuole prendendo in considerazione la dotazione organica, i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo. Ogni anno il Dirigente scolastico assegna ai docenti una somma del fondo sulla base di criteri stabiliti dal Comitato per la valutazione dei docenti, che tengono conto a loro volta di alcuni criteri generali e modalità comuni a cui attenersi (art. 1 comma 129 della legge 107/2015).